AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

Decreto 11 giugno 2001, n.488

 

Ministero della Sanita' - Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

 

(Pubblicato su GU n. 80 del 5-4-2002)

 

 www.AmbienteDiritto.it

 

 

testo in vigore dal: 20-4-2002

Il Ministro della Sanita'

di concerto con

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, recante attuazione  delle  direttive  EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 17;

  Sentiti  l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,  l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

  Acquisito  il  parere,  ai  sensi  dell'articolo  155  del  decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, del Comitato di coordinamento degli  interventi  per  la  radioprotezione  dei  lavoratori  e delle popolazioni;

  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato reso nell'adunanza plenaria del 23 aprile 2001;

  Vista  la  nota  con  cui  il  provvedimento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adottano il seguente regolamento:

 

Art. 1.

  1.  Il  medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione dell'idoneita'   all'esposizione   alle   radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite mediche  preventive  e  successivamente  delle  visite  periodiche ed eventualmente  straordinarie  di  cui  all'articolo 85  del  predetto decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, nonche' delle visite mediche  eccezionali  di  cui  all'articolo 91  del  medesimo decreto

legislativo,  si  basa  sui principi che disciplinano la medicina del lavoro,  provvedendo  in  particolare  alla  verifica  dell'effettiva compatibilita'  tra  le  condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici   rischi   individuali   connessi   alla  sua  destinazione lavorativa ed alle sue mansioni.


Avvertenza

    Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai   sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  84,  comma  7, del decreto   legislativo   17 marzo   1995,  n.  230,  recante

attuazione  delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti:

    "7. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, sentiti  l'ISPESL,  l'ISS  e  l'ANPA, sono definiti criteri indicativi     per     la     valutazione    dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti".

    - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

    "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie  di competenza, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

    -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, concerne  "Definizione  e  ampliamento  delle  attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".

Nota all'art. 1:

    -  Si  riporta  il testo degli articoli 70, 85 e 91 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

    "Art.  70  (Apprendisti  e  studenti). - 1. Ai fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi

nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82".

    "Art. 85 (Visite mediche periodiche e straordinarie). -

1.  Il  datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti  e  gli  apprendisti  e studenti di cui all'art. 70

siano   sottoposti,   a   cura   del  medico  addetto  alla sorveglianza  medica,  a visita medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione  lavorativa  o  aumentino  i rischi connessi a tale  destinazione.  La  visita  medica per i lavoratori di categoria  A  e  per  gli  apprendisti  e  studenti ad essi equiparati  deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite  mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.

    2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art.  59  e  i medici addetti alla sorveglianza medica possono   disporre   che   dette   visite   siano  ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di  esposizione  e  lo  stato  di  salute dei lavoratori lo esigano.

    3.  In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:

      a) idonei;

      b) idonei a determinate condizioni;

      c) non idonei;

      d) lavoratori  sottoposti  a sorveglianza medica dopo la  cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

    4.  Il  datore  di  lavoro  ha l'obbligo di disporre la prosecuzione   della   sorveglianza  medica  per  il  tempo ritenuto  opportuno,  a  giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o trasferiti   ad  attivita'  che  non  espongono  ai  rischi derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti.  Anche  per  tali lavoratori il medico formulera' il giudizio di idoneita' ai sensi   del   comma   3,  al  fine  di  un  loro  eventuale reinserimento in attivita' con radiazioni.

    5.  Prima  della  cessazione  del rapporto di lavoro il datore  di  lavoro  deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto  a  visita  medica.  In tale occasione il medico deve   fornire   al  lavoratore  le  eventuali  indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

    6.  Ferma  restando la periodicita' delle visite di cui al  comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione  delle indagini specialistiche e di laboratorio di  cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui al  comma  3,  in  precedenza  formulato  conserva  la  sua efficacia".

    "Art.  91  (Sorveglianza  medica  eccezionale). - 1. Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori che hanno   subito   una   contaminazione  siano  sottoposti  a provvedimenti di decontaminazione.

    2.  Il  datore  di lavoro deve inoltre provvedere a che siano  sottoposti  a visita medica eccezionale, da parte di un  medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione  tale  da  comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresi' provvedere a che   i   lavoratori   in   questione  siano  sottoposti  a sorveglianza    medica    eccezionale,    comprendente   in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e  gli  esami,  che  siano  ritenuti  necessari  dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive   condizioni   di   esposizione   devono  essere

subordinate all'assenso del medico autorizzato.

    3.  Nel  caso  in  cui,  nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato,   il   datore   di  lavoro  deve  darne  notizia all'ispettorato  del  lavoro  e  agli  organi  del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio".

 

Art. 2.

  1.  Il  medico  addetto alla sorveglianza medica effettua l'analisi dei  rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni  del  lavoratore  sulla base delle informazioni ottenute dal

datore  di  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  83, comma 5 del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,  e  contenute  nella relazione dell'esperto  qualificato  di  cui  all'articolo  61,  comma  2,  del medesimo decreto legislativo, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro.


Nota all'art. 2:

    - Si riporta il testo degli articoli 83, comma 5, e 61, comma  2,  del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

    "Art. 83. - (Omissis).

    5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al   comma   1   l'accesso   a   qualunque  informazione  o documentazione  che  questi  ritengano  necessaria  per  la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle  condizioni  di  lavoro  incidenti,  sono  il profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori".

    "Art. 61. - (Omissis).

    2.   I   datori  di  lavoro,  prima  dell'inizio  delle attivita'  di  cui  al  comma  1,  debbono  acquisire da un

esperto  qualificato  di  cui  all'art.  77  una  relazione scritta  contenente  le  valutazioni  e  le  indicazioni di

radioprotezione  inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i  datori  di  lavoro  forniscono all'esperto qualificato i

dati,   gli  elementi  e  le  informazioni  necessarie.  La relazione costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2,  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti".

 

 Art. 3.

  1.  In  funzione  delle  differenti tipologie di rischio, il medico addetto   alla   sorveglianza   medica   considera   con  particolare attenzione,  ai  fini  della valutazione dell'idoneita' al lavoro che espone   alle   radiazioni   ionizzanti,   le   seguenti   condizioni fisiopatologiche:

    a) condizioni  suscettibili  di essere attivate o aggravate dalle radiazioni ionizzanti;

    b)   condizioni   suscettibili  di  aumentare  l'assorbimento  di sostanze   radioattive   o  di  ridurre  l'efficacia  dei  meccanismi fisiologici di depurazione o escrezione;

    c)  condizioni  che  pongono  problemi  di  ordine terapeutico in occasione  di  eventuale  sovraesposizione,  specie  se  limitano  le possibilita' di decontaminazione;

    d)  condizioni  suscettibili  di  essere  confuse  con  patologie derivanti  da  radiazioni  ionizzanti  o attribuite all'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti.

  2.  In  relazione  alla  natura ed alla entita' del rischio ed alle caratteristiche  dell'attivita'  lavorativa  dovranno  inoltre essere considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in  ordine  alle  condizioni  di  sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti, nonche' l'eventuale esistenza di anomalie o di condizioni patologiche  che  possano  limitare l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale specie per le vie respiratorie.

  3.  Nell'allegato  tecnico  al  presente  decreto  e'  riportato un elenco,  non  esaustivo, delle principali condizioni fisiopatologiche di  cui  al  comma  1,  predette lettere a), b), c), d), che, pur non escludendo  a priori l'idoneita' al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti,  devono  essere  valutate  con particolare attenzione dal medico addetto alla sorveglianza medica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 giugno 2001

 

Il Ministro della sanitą

Veronesi

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Salvi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2001

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 356

 

   Allegato tecnico

    Elenco non esaustivo delle principali condizioni fisiopatologiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d):

      a)   lesioni   precancerose,  malattie  neoplastiche,  sindromi mielodisplastiche, ecc.;

      b)    condizioni   patologiche   che   determinino   un'abnorme permeabilita'   cutaneo/mucosa   (affezioni   cutanee   infiammatorie acute/croniche,  eczemi,  psoriasi,  ecc.),  ovvero  riduzione  della funzionalita'  degli  emuntori  (insufficienza  renale, insufficienza epatica, ecc.), tireopatie, ecc.;

      c)   alcune   patologie   cutanee   (psoriasi,  eczemi,  ecc.), otorinolaringoiatriche,   odontoiatriche,  respiratorie,  alterazioni della funzionalita' epatica o renale, tireopatie, ecc.;

      d)  malattie  neoplastiche,  opacita'  del  cristallino, alcune emopatie, ecc.